{"id":159,"date":"2020-01-29T02:32:00","date_gmt":"2020-01-29T01:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.casethemes.net\/consultio-marketing-agency\/?p=159"},"modified":"2024-01-03T11:43:04","modified_gmt":"2024-01-03T10:43:04","slug":"controllo-srl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.acrasitalia.it\/index.php\/2020\/01\/29\/controllo-srl\/","title":{"rendered":"Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore"},"content":{"rendered":"<p>I nuovi limiti previsti dalla legge per il controllo delle Srl stanno per diventare pienamente operativi: entro il prossimo 16 dicembre 2019 le societ\u00e0 interessate dovranno convocare l\u2019assemblea che nominer\u00e0 il revisore o il collegio sindacale\/sindaco unico.<\/p>\n<p>Cerchiamo quindi di ripercorrere insieme l\u2019evoluzione normativa, le principali novit\u00e0 e come procedere a livello operativo.<\/p>\n<p>Con il decreto legislativo numero 14\/2019 \u00e8 stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento (termine oggi non pi\u00f9 utilizzato), si tratta del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza.<\/p>\n<p>Il D. Lgs. n. 14\/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d\u2019impresa ed all\u2019insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l\u2019organo di controllo della Societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p>Il codice della crisi di impresa e dell\u2019insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell\u2019organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza ha ampliato i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell\u2019organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarit\u00e0 degli amministratori.<\/p>\n<p>L\u2019estensione dell\u2019obbligo, con limiti ritenuti eccessivamente bassi, ha causato non poche polemiche. Proprio per questo, con un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri, rientrato nel testo della legge di conversione approvata dal Parlamento in via ufficiale, i parametri sono stati raddoppiati, con l\u2019ennesima modifica alle regole sull\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo nelle SRL.<\/p>\n<p>Organo di controllo Srl, obbligo di nomina: soglie ridotte<br \/>\nIl collegio sindacale, ovvero l\u2019organo di controllo delle societ\u00e0, \u00e8 stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l\u2019introduzione del revisore legale, sindaco unico (o organo monocratico).<\/p>\n<p>Le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l\u2019organo di controllo pi\u00f9 consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.<\/p>\n<p>Il precedente e criticato intervento sull\u2019organo di controllo con riferimento alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, lo possiamo rinvenire nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell\u2019insolvenza. Delega poi attuata come dicevamo sopra dal Decreto Legislativo numero 14\/2019, ovvero il Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza.<\/p>\n<p>Ulteriori novit\u00e0 sono state introdotte con l\u2019approvazione ufficiale e conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri. Andiamo per gradi.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata sono state previste importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa.<\/p>\n<p>Sotto tale ottica viene prevista l\u2019estensione dell\u2019obbligo della nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore.<\/p>\n<p>Le disposizioni introdotte dopo l\u2019approvazione del Codice della Crisi d\u2019impresa (intervenendo sull\u2019art. 2477 cc) prevedevano che vi fosse l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo nel caso in cui:<\/p>\n<p>la societ\u00e0 \u00e8 tenuta alla redazione del bilancio consolidato;<br \/>\nla societ\u00e0 esercita il controllo una societ\u00e0 obbligata alla revisione legale dei conti;<br \/>\nvengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all\u2019art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:<br \/>\ntotale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;<br \/>\nricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;<br \/>\ndipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio: 50 unit\u00e0.<br \/>\nErano queste le novit\u00e0 legislative che sarebbero entrate in vigore dal 16 dicembre 2019, intervenendo sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria.<\/p>\n<p>Era di fatto prevista una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:<\/p>\n<p>il limite relativo al totale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;<br \/>\nil limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;<br \/>\nil limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio viene portato da 50 a 10 unit\u00e0.<br \/>\nCome analizzeremo meglio in seguito, grazie ad un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri presentato dalla Lega ed approvato in via ufficiale insieme al testo della legge di conversione, i limiti sono stati nuovamente innalzati.<\/p>\n<p>PDF \u2013 22.7 Kb Nomina organo di controllo SRL: relazione contenuta nel dossier di Camera e Senato<br \/>\nEstratto della relazione di Camera e Senato in materia di revisione delle norme sugli organi di controllo delle societ\u00e0 di capitali (pagine 135-136-137)<br \/>\nTornando alle novit\u00e0 gi\u00e0 approvate con il Codice della Crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, la legge interviene sull\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sar\u00e0 sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l\u2019attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che l\u2019obbligo verr\u00e0 meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.<\/p>\n<p>La norma in vigore prevede la cessazione dell\u2019obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.<\/p>\n<p>Nuovi limiti organo di controllo SRL e societ\u00e0 cooperative troppo bassi: le novit\u00e0 nel DL Sblocca Cantieri<br \/>\n\u00c8 apparso evidente a molti commentatori che le nuove soglie per la nomina dell\u2019organo di controllo delle Srl e delle societ\u00e0 cooperative fossero troppo basse, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio (ovvero dieci unit\u00e0).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 soprattutto considerando la storica ossatura del sistema delle pmi italiane, caratterizzate da micro imprese.<\/p>\n<p>Proprio per questo il Governo \u00e8 intervenuto per innalzare i limiti previsti e con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri \u00e8 stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell\u2019articolo 2477 del codice civile, stabilendo l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:<\/p>\n<p>attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;<br \/>\nricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;<br \/>\nnumero di dipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio: 20 unit\u00e0.<br \/>\nSono stati quindi raddoppiati i limiti previsti inizialmente.<\/p>\n<p>Baster\u00e0 tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo.<\/p>\n<p>Ma entro quando bisogner\u00e0 intervenire?<\/p>\n<p>Nomina nuovo organo di controllo SRL: come ed entro quando intervenire?<br \/>\nLa nomina del nuovo organo di controllo delle societ\u00e0 di capitali e delle cooperative deve avvenire entro i termini e nelle modalit\u00e0 previste dal comma 3 dell\u2019articolo 379 del D. Lgs. 14\/2019:<\/p>\n<p>\u201cLe societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e le societ\u00e0 cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo \u2026 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l\u2019atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell\u2019atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.\u201d<\/p>\n<p>Occorrono quindi due precisazioni importanti:<\/p>\n<p>1) il Decreto legislativo numero 14\/2019 entrer\u00e0 in vigore il prossimo 15\/08\/2020; tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile \u2013 tra cui l\u2019articolo 379 sopra riportato \u2013 sono entrate in vigore lo scorso 16\/03\/2019. A partire da tale data (16 marzo) le Srl e le societ\u00e0 cooperative avranno nove mesi da quest\u2019ultima data per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale.<\/p>\n<p>In altre parole, entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:<\/p>\n<p>modificare\/adeguare il proprio statuto se ci\u00f2 sar\u00e0 necessario;<br \/>\nnominare il nuovo organo di controllo.<br \/>\n2) i criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ci\u00f2 significa che le Srl e le societ\u00e0 cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti dovranno operare come evidenziato nel punto 1) sopra.<\/p>\n<p>Proprio per cercare di chiarire il quadro di una riforma complessa ed articolata, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile una guida analitica alla riforma della crisi d\u2019impresa che alleghiamo di seguito per ulteriori approfondimenti:<\/p>\n<p>PDF \u2013 809.6 KbCNDCEC e FNC \u2013 Verso il nuovo codice della crisi<br \/>\nScarica la guida del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti per una lettura completa delle novit\u00e0 previste dal Codice della crisi d\u2019impresa<br \/>\nAttenzione: il termine della moratoria di nove mesi per la nomina dell\u2019organo di controllo \u00e8 valido solo per il 2019, anno di entrata in vigore della norma di riferimento (il Decreto sulla crisi di impresa e l\u2019insolvenza).<\/p>\n<p>Dal 2020 si dovr\u00e0 invece fare riferimento al combinato disposto degli articoli 2086 e 2477 del codice civile.<\/p>\n<p>In particolare, il comma 5 dell\u2019articolo 2477 prevede che:<\/p>\n<p>\u201cL\u2019assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore.<\/p>\n<p>Se l\u2019assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese\u201d<\/p>\n<p>Di conseguenza, l\u2019assemblea di approvazione del bilancio che certifica il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei tre nuovi parametri previsti, dovr\u00e0 nominare il revisore o collegio sindacale o sindaco unico entro trenta giorni dalla data dell\u2019assemblea medesima.<\/p>\n<p>Tale norma va letta anche alla luce del nuovo comma 2 dell\u2019articolo 2086 del codice civile, il quale prevede che:<\/p>\n<p>\u201cL\u2019imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell\u2019impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell\u2019impresa e della perdita della continuit\u00e0 aziendale, nonch\u00e9 di attivarsi senza indugio per l\u2019adozione e l\u2019attuazione di uno degli strumenti previsti dall\u2019ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuit\u00e0 aziendale\u201d<\/p>\n<p>Organo di controllo Srl: tutela pi\u00f9 ampia per i soci<br \/>\nUn\u2019altra previsione che troviamo nella legge 155\/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, \u00e8 la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.<\/p>\n<p>La segnalazione che dovr\u00e0 essere fatta al Tribunale, potr\u00e0 pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell\u2019art. 2477 c.c.), ma potr\u00e0 arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.<\/p>\n<p>L\u2019impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni dell\u2019art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori \u201cabbiano compiuto gravi irregolarit\u00e0 che possono arrecare danno alla societ\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Istituto che, comunque, ha gi\u00e0 trovato ampia applicazione nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata; si dovr\u00e0 aspettare l\u2019attuazione della delega per vedere come verranno inserite le disposizioni del citato articolo 2409 nell\u2019impianto normativo delle Srl.<\/p>\n<p>FONTE -&gt; <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20211204232140\/https:\/www.informazionefiscale.it\/controllo-Srl-collegio-sindacale-revisore-nuovi-limiti\">INFORMAZIONE FISCALE<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As a app web crawler expert, help organizations adjust to the of the internet promoting. 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