{"id":161,"date":"2020-01-29T02:32:00","date_gmt":"2020-01-29T01:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.casethemes.net\/consultio-marketing-agency\/?p=161"},"modified":"2024-01-03T11:43:39","modified_gmt":"2024-01-03T10:43:39","slug":"obbligo-nomina-organo-controllo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.acrasitalia.it\/index.php\/2020\/01\/29\/obbligo-nomina-organo-controllo\/","title":{"rendered":"L\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore nelle Srl"},"content":{"rendered":"<p>A seguito dell\u2019entrata in vigore del D.Lgs. 14\/2019 (\u201cCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u201d) e del D.L. 32\/2019 (\u201cDecreto sblocca canteri\u201d) \u00e8 stato modificato l\u2019articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e le societ\u00e0 cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell\u2019organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:<\/p>\n<p>totale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;<br \/>\nricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;<br \/>\ndipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio: 20 unit\u00e0.<br \/>\nIl novellato articolo 2477, comma 3, cod. civ. fa cessare l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non \u00e8 stato superato alcuno dei predetti limiti.<\/p>\n<p>Rispetto alla precedente formulazione dell\u2019articolo 2477 cod. civ., non sono stati modificati gli obblighi di nomina nel caso in cui la societ\u00e0 sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lettera a) e nel caso controlli una societ\u00e0 obbligata alla revisione legale dei conti (lettera b).<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 2477, comma 2, lett. c), ante modifica, la nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore era obbligatoria se la societ\u00e0, per due esercizi consecutivi, superava due dei limiti indicati dall\u2019articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.:<\/p>\n<p>totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;<br \/>\nricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;<br \/>\ndipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio: 50 unit\u00e0.<br \/>\nInoltre l\u2019obbligo di nomina nella previsione codicistica ante riforma cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati.<\/p>\n<p>Una rilevante novit\u00e0 \u00e8 stata introdotta dall\u2019articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14\/2019, il quale ha modificato l\u2019articolo 2477, comma 5, cod. civ., secondo il quale, se l\u2019assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 legislativa introdotta \u00e8 dovuta alla volont\u00e0 del legislatore di aumentare il numero delle societ\u00e0 nelle quali \u00e8 presente un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l\u2019obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell\u2019insolvenza.<\/p>\n<p>La nuova formulazione dell\u2019articolo 2477 cod. civ. \u00e8 il risultato di due interventi legislativi: il primo (D.Lgs. 14\/2019) che ha abbassato i limiti dimensionali per l\u2019obbligo di nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio) ed il secondo (D.L. 32\/2019) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all\u2019articolo 2477 comma 2, lett. c), cod. civ..<\/p>\n<p>A seguito dell\u2019entrata in vigore del D.L. 32\/2019 del 18.06.2019 (data di conversione), il limite introdotto con il D.Lgs. 14\/2019 \u00e8 stato quindi in vigore nel periodo compreso tra il 16.03.2019 (data di entrata in vigore) e il 17.06.2019. Per entrambi i provvedimenti, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dettate dall\u2019articolo 2477 cod. civ. si deve fare riferimento ai parametri dimensionali degli esercizi 2017 e 2018.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 379, D.Lgs 14\/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, gi\u00e0 costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l\u2019atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme (e non quindi in caso di clausole statutarie recanti un mero rinvio al codice civile).<\/p>\n<p>Entro il prossimo 16.12.2019<\/p>\n<p>tutte le societ\u00e0 che hanno superato i limiti di cui all\u2019articolo 2477 cod. civ. negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell\u2019organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell\u2019articolo 2477 cod. civ. dovranno convocare l\u2019assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione,<br \/>\nmentre le societ\u00e0 i cui statuti prevedono la nomina dell\u2019organo di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli previsti dall\u2019articolo 2477 cod. civ. dovranno procedere alla convocazione dell\u2019assemblea per la modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell\u2019organo di controllo o di revisione.<br \/>\nGli ultimi interventi legislativi non hanno ancora definito l\u2019esatta interpretazione dell\u2019articolo 2477, comma 1, cod. civ., secondo cui le societ\u00e0 possono prevedere nell\u2019atto costitutivo la nomina di un organo di controllo o di un revisore.<\/p>\n<p>Una prima lettura potrebbe far propendere per l\u2019alternativit\u00e0 sia degli organi che delle funzioni (controllo e revisione).<\/p>\n<p>Tale interpretazione non pare condivisibile in quanto il sistema dei controlli attuato con il D.Lgs. 6\/2003, di riforma del diritto societario, e il D.Lgs. 39\/2010, sulla revisione legale dei conti, prevede una separazione fra l\u2019attivit\u00e0 di controllo sulla gestione ed attivit\u00e0 di controllo contabile, al fine di rendere pi\u00f9 efficiente il sistema dei controlli, e non una semplice alternanza.<\/p>\n<p>Inoltre \u00e8 opportuno considerare che, al socio di Srl \u00e8 gi\u00e0 attribuito un potere di controllo che gli consente di verificare l\u2019operato dell\u2019organo amministrativo, ragion per cui si propende per una volont\u00e0 del legislatore di dotare le Srl di un organo di revisione legale dei conti che eserciti tale funzione e nel caso di nomina del collegio sindacale, attribuire allo stesso anche la revisione legale dei conti.<\/p>\n<p>FONTE -&gt;<a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20211205221240\/https:\/www.ecnews.it\/autori\/fabio-favino\/\">EUROCONFERENCE NEWS<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As a app web crawler expert, help organizations adjust to the of the internet promoting. 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